De Agostini Giuridica - LEGGI REGIONALI D'ITALIA Aggiornamento al BU 10/03/99 Regione: Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma 15. CULTURA E BENI CULTURALI Usi e costumi locali, attività artistiche e culturali L.R. 2 maggio 1988, n. 10 (1). Iniziative per la promozione dell'integrazione europea. Art. 1 Finalità della legge. 1. La regione, in coordinamento con le iniziative assunte dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base a proprie leggi, nell'ambito delle proprie competenze statutarie delle quali è componente essenziale il principio di tutela delle comunità linguistiche tedesca e ladina, attua, promuove e sostiene iniziative intese a favorire l'integrazione politica europea. Art. 2 Ambito di applicazione della legge. 1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Regione: a) partecipa ad organismi e associazioni costituiti tra le regioni, le Province autonome ed i Comuni relativamente all'attività delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa; b) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea; c) promuove la collaborazione interregionale transfrontaliera; c bis) promuove iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche; sostiene, eventualmente con la propria adesione, le associazioni e gli istituti che si occupano di tali tematiche purché perseguite con metodo democratico e con obiettivi di solidarietà tra i popoli europei, in particolare con riferimento alle minoranze tedesca, ladina, mochena e cimbra (2); c ter) può conferire finanziamenti alle Province Autonome su progetti dalle stesse presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi dell'articolo 1 (3); c quater) può conferire finanziamenti ai Comuni e alle forme collaborative intercomunali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 in cui hanno sede le minoranze linguistiche su progetti dagli stessi presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi della lettera c bis) (4); d) predispone proposte e attua iniziative per il potenziamento e lo sviluppo dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige-Tirolo-Vorarlberg, con particolare attenzione agli obiettivi della Convenzione quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera e del relativo Accordo italo-austriaco di attuazione (5); e) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambio, di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità europea; e bis) può aderire agli organismi che perseguono finalità europeistiche o che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera (6); e ter) sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici, ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed associazioni al fine di valorizzare le minoranze etniche e di diffondere, anche attraverso la documentazione storica, l'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli, con particolare riguardo alla diffusione di programmi radiotelevisivi, in lingua italiana, tedesca e ladina, nelle regioni dell'"Accordino" Trentino-Alto Adige-Tirolo-Vorarlberg e alla diffusione di programmi atti a favorire l'integrazione politica e l'identità culturale europea (7); f) sviluppa, in particolare, attività ed iniziative tese a rafforzare ed approfondire la collaborazione ed il buon vicinato tra le regioni e popolazioni dell'arco alpino; g) contribuisce, nelle sedi in cui è rappresentata, a promuovere rispetto, tutela e valorizzazione, nel quadro europeo, anche delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, affinché si conservi un'Europa della molteplicità; h) favorisce le iniziative intese al consolidamento, tra i giovani, dell'identità culturale europea; i) favorisce il gemellaggio dei Comuni od altri enti locali con quelli dei paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa; j) stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste e le associazioni che rappresentano i gruppi etnici e le minoranze linguistiche d'Europa, escluse quelle che si ispirano a ideologie e correnti di pensiero neonaziste, neofasciste o razziste (8). Art. 3 Rapporto annuale sulle iniziative. 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta e un programma per l'anno successivo (9). 2. Il programma annuale è ispirato alle finalità e agli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2. 3. In particolare esso deve contenere: a) notizie sugli indirizzi politici e sulle proposte di lavoro che la Regione, in collaborazione con le Province autonome di Bolzano e Trento, intende sostenere nelle Comunità di lavoro interregionali costituite tra regioni di confine; b) le iniziative promozionali di formazione di una coscienza europea, in particolare attraverso incontri e scambi, studi e ricerche sui problemi istituzionali, giuridici, culturali, economici, storici, sociali, collegati alle finalità della presente legge. Art. 4 Comitato regionale consultivo per le iniziative europee. 1. Al fine di analizzare le richieste formulate alla Giunta regionale per la predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 3 è istituito il "Comitato regionale consultivo per le iniziative europee" esso è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato e da sei esperti in tematiche europeistiche, tre designati dalla Giunta Provinciale di Trento, tre designati dalla Giunta Provinciale di Bolzano (10). 2. (11). Art. 5 (12). Art. 6 Realizzazione delle iniziative. 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, attuate direttamente dalla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a disporre diretti finanziamenti mediante apposito stanziamento del bilancio regionale. 2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere sovvenzioni ad iniziative rientranti in quelle indicate nell'articolo 2, attuate dai Comuni, da altri enti pubblici o da enti e associazioni che perseguono le finalità di cui all'articolo 1. 3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 2. 4. (13). 5. I soggetti, la cui attività sia stata sostenuta con le sovvenzioni di cui al comma 2, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale idonea documentazione delle attività svolte, anche al fine dell'eventuale divulgazione dei risultati conseguiti. 6. (14). Art. 7 Procedure amministrative. 1. Le domande di finanziamento intese ad ottenere le sovvenzioni ai sensi dell'articolo 6 devono essere presentate dai soggetti interessati entro le date che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione. Le domande, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, devono essere corredate da: a) per la prima istanza, copia autentica dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto, se trattasi di soggetti pubblici diversi dagli enti locali e di soggetti privati; b) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta e in programma; c) previsione delle spese da sostenere per lo svolgimento delle iniziative che si richiede di finanziare (15). 2. (16). 3. La liquidazione del finanziamento viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale ad iniziativa realizzata e dopo l'accertamento della regolarità della documentazione prodotta. Art. 7-bis Concessione di anticipi (17). 1. Con deliberazione della Giunta regionale essere erogati, anche prima della completa realizzazione dell'iniziativa, anticipi nella misura massima del cinquanta per cento del finanziamento concesso, Detti anticipi vengono commisurati alla percentuale di intervento riconosciuta in sede di concessione del finanziamento. 2. Nel caso in cui venga riscontrato che la somma erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella spettante sulla base della documentazione prodotta per la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede al recupero dell'importo non dovuto, ricorrendo eventualmente alla riscossione coattiva prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 8 Norma transitoria. (18). Art. 9 Concorso finanziario delle Comunità Economiche Europee e Consiglio d'Europa. 1. Per l'attuazione diretta delle iniziative di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può utilizzare l'eventuale concorso finanziario disposto dai competenti organi delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa. 2. A tal fine viene istituito apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: "Assegnazioni da parte delle Comunità Europee e del Consiglio D'Europa per il conseguimento delle finalità della legge regionale: "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea". Art. 10 Norma finanziaria. 1. All'onere derivante dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, quantificato in L. 100 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1988 mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo per la realizzazione di iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione politica europea". 2. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 2, quantificato in L. 100 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1988 mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo per la concessione di sovvenzioni a Comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione politica europea". 3. A partire dall'esercizio finanziario 1989 lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. (1) Pubblicata nel B.U. 17 maggio 1988, n. 22. (2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4 come modificato dalla L.R. 26 aprile 1997, n. 4. (5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4 come modificato dalla L.R. 26 aprile 1997, n. 4. (8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (9) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (10) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (11) Comma soppresso dall'art. 4, comma 2, della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (12) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (13) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (14) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (15) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (16) Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (17) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4. (18) Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 25 giugno 1995, n. 4.